Comune di Borgoricco

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Novità comodato gratuito ai fini IMU a partire dal 2016 per il Comune di Borgoricco

Pubblicata il 29/02/2016

Al fine di informare i cittadini sulle recentissime novità relative al Comodato d’uso gratuito, si riporta quanto segue:

Art.1803 Codice Civile
"Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito."


Comodante è chi dà il bene in comodato - Comodatario è chi riceve il bene in comodato.

Nota Bene: per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro).


Novità Comodato gratuito IUC 2016

Ultima modifica 18/02/2016

Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti, per il Comune di Borgoricco rimarrà comunque la precedente agevolazione sull’aliquota IMU al 5 per mille per coloro che negli anni precedenti hanno presentato dichiarazione di uso gratuito ad un parente fino al 2° grado. Viene introdotta a partire dal 2016 una nuova forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile esclusivamente ai parenti in linea retta entro il primo grado. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, viene prevista tra le altre una riduzione di base imponibile, come specificato nella seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;


Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

Aggiornamento (18 feb): il MEF ha pubblicato la Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016, in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

Per "immobile", deve intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo"). 
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)
Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.

E’ stato anche specificato che la riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.

Casi di non applicabilità della riduzione:
•    se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
•    se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
•    se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
•    se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
•    se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
•    se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione


Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.

Per la registrazione di contratto verbale, la Circolare MEF N. 1/DF/2016 specifica che si deve compilare in duplice copia il Modello 69 in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato "Contratto verbale di comodato".

Inoltre un contratto registrato ha valore dal giorno indicato dal contratto e quindi se dalla data di stipula del contratto il comodato si è protratto per almeno quindici giorni del mese, il mese in questione è considerato per intero ai fini della riduzione. Se invece il comodato si è protratto per meno di 15 giorni nel mese, il beneficio parte dal mese successivo.

Esempi di contratto scritto e registrato:
•    contratto con data 1° gennaio e registrato il 20 gennaio: la riduzione vale dal 1° gennaio;
•    contratto con data 8 gennaio e registrazione entro il 28 gennaio: la riduzione parte sempre dal 1° gennaio;
•    contratto con data 20 gennaio e registrazione entro l'8 febbraio: la riduzione parte dal 1° febbraio.

Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).

Infine per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione.
Il comodato gratuito alle condizioni viste (riduzione del 50% della base imponibile solo in caso di possesso di 1 o 2 immobili in Italia e situati tutti nello stesso comune di residenza del comodante/proprietario) vale per legge dal 01/01/2016 a prescindere da quanto potrà essere successivamente deliberato dal Comune. Per l'applicazione bisogna solo dimostrare al Comune il possesso dei requisiti.

Per chi ha già un contratto di comodato stipulato precedententemente che rispetta le condizioni viste deve fare nuova dichiarazione al Comune.

Prima della registrazione del Contratto per fruire delle agevolazioni d’imposta, verificate di possedere effettivamente i requisiti!

Per la registrazione del Contratto di comodato, da effettuare entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, serve dotarsi di:
•    almeno 2 copie del contratto con firma in originale (una per l'ufficio e una per il proprietario o per il comodatario; all'altra parte può andare una copia del contratto registrato);
•    una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni copia del contratto (quindi almeno 2 - N.b. serve una marca da bollo ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe);
•    le marche da bollo devono avere data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del contratto di comodato, NON successiva;
•    copia del documento di identità del comodante e del comodatario;
•    versamento di Euro 200,00 (imposta di registro) su codice tributo 109T effettuato con Modello F23 (istruzioni);
•     Modello 69 compilato, per la richiesta di registrazione (istruzioni Modello 69).

Quindi il costo complessivo da sostenere per poter beneficiare della riduzione del 50% è di almeno Euro 232,00 (200 Euro imposta di registro + almeno 2 bolli da Euro 16,00) + eventuali costi aggiuntivi se vi rivolgete a un consulente o ad una agenzia.

Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno. Se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto.

PER COLORO CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE CON SPEDIZIONE A CASA DEI MODELLI DI PAGAMENTO, E’ NECESSARIO PRESENTARE COPIA DEL CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO, IN TEMPO UTILE AFFINCHE’ L’UFFICIO POSSA ADEMPIERE ALLA PROSSIMA SCADENZA IMU (16.6.2016). E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL SEGUENTE MODELLO DA ALLEGARE AL CONTRATTO (il modello lo trovate allegato qui sotto).

Allegati

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Allegato modello comodati CON CONTRATTO 2016.doc 86.5 KB


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