Comune di Borgoricco

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Aggiornamento Albo Giudici Popolari

Pubblicata il 29/04/2013

AGGIORNAMENTO
DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalla legge 24 novembre 1951, n. 1324 e dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e legge 27 dicembre 1956, n. 1441;
rende noto
1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE o di CORTE D’ASSISE D’APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
2 – I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) buona condotta morale, tenuto conto della circolare del Ministero dell’Interno M.I.A.C.E.L. n. 9/93 del 22 luglio 1993, in G.U. 3 agosto 1993, n. 180);
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media inferiore di primo grado per i Giudici di Corte d’Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d’Assise di Appello.
3 – Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
a) magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Borgoricco, 29.04.2013
IL SINDACO
Novello Giovanna

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Allegato Manifesto art_21 legge n_287 del 1951.pdf 183.87 KB

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