Il territorio comunale ricade in area assoggettata a tutela paesaggistica pertanto la realizzazione di interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici è subordinata all'acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 ""Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati al comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 42/2004 nonché gli interventi presenti nell’allegato ""A"" del D.P.R. 13/02/2017, n.31, art. 2 comma 1. Per questi interventi, il tecnico incaricato, contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo dichiara che l'intervento è realizzabile senza autorizzazione paesaggistica.